articolo 1 – finalità e ambiti di applicazione del regolamento
Il regolamento dell’albo dei fornitori è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione/qualificazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
L’albo dei fornitori è utilizzato nei seguenti casi:
- nelle fattispecie di cui all’art. 50 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e normativa collegata, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
L’albo dei fornitori è, più precisamente, utilizzato da Fondolavoro con lo scopo di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L’albo ha, pertanto, lo scopo di definire un elenco di fornitori potenziali aggiudicatari di affidamenti di lavori, servizi e forniture occorrenti per il funzionamento di Fondolavoro e per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati, ai sensi del DPR n. 445/2000 e normativa collegata, i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.
Resta ferma la facoltà di Fondolavoro di invitare a presentare offerte, in aggiunta agli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori, ulteriori operatori economici ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione, qualora il numero degli operatori economici accreditati a una determinata sezione di cui al successivo art. 2 non sia sufficiente o qualora l’affidamento di lavori, servizi, forniture non trovi riscontro in alcuna delle qualificazioni commerciali afferenti agli operatori economici iscritti.
In casi particolari e debitamente motivati e comunque ogniqualvolta ciò appaia necessario per conseguire la migliore qualità dell’esecuzione di lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi, Fondolavoro si riserva la facoltà di invitare a presentare offerte anche operatori non accreditati all’albo dei fornitori, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 3.
La scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerte segue un criterio di rotazione con scorrimento sistematico in base alle necessità e ai criteri di selezione di volta in volta stabiliti da Fondolavoro, in ragione delle forniture, servizi e lavori specificamente richiesti.
L’istituzione dell’albo dei fornitori di Fondolavoro, la pubblicazione e diffusione del presente regolamento e della documentazione necessaria per l’iscrizione non costituiscono in alcun modo avvio di procedura di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).
L’iscrizione all’albo dei fornitori si perfeziona su istanza degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell’ambito della più ampia discrezionalità di Fondolavoro.
Tale giudizio è formulato, tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, dei requisiti, in capo al fornitore, ai suoi amministratori o comunque a qualunque persona fisica dotata di poteri di rappresentanza e ai suoi soci, di serietà, correttezza, moralità e professionalità, così come descritti al successivo art. 3. Con la procedura descritta nel presente regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.
La domanda di iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali atti integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di accreditarsi, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a
Fondolavoro per l’aggiudicazione di qualsivoglia affidamento di lavori, servizi e forniture a detti soggetti, atteso che l’albo rappresenta per Fondolavoro uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell’ambito della più ampia discrezionalità, nell’attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.
articolo 2 – struttura dell’albo dei fornitori
L’albo dei fornitori di Fondolavoro è strutturato in tre differenti sezioni e precisamente:
- imprese (incluse le società cooperative e ditte individuali) che eseguono lavori;
- imprese (incluse le società cooperative e ditte individuali) che forniscono beni e/o prestano servizi;
- professionisti (incluse le associazioni professionali e società tra professionisti) che prestano servizi.
Ciascun operatore economico può iscriversi a più sezioni dell’albo dei fornitori di Fondolavoro, compatibilmente con le qualificazioni commerciali in suo possesso.
articolo 3 – requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo dei fornitori
Possono presentare istanza di iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro gli operatori economici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, art. 65, comma 2, a esclusione della lettera e) e art. 66, comma 1, a esclusione della lettera f), e normativa collegata, purché regolarmente censiti su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le regole tecniche di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), denominata “Acquistinretepa” (www.acquistinretepa.it).
Fondolavoro si riserva di modificare, in qualunque momento, le categorie ed i requisiti soggettivi richiesti per l’accreditamento all’albo dei fornitori, in funzione delle mutate o nuove esigenze medio tempore intervenute.
articolo 4 – modalità d’iscrizione all’albo dei fornitori
Gli operatori economici interessati possono presentare, in qualunque momento, istanza d’iscrizione e accreditarsi all’albo dei fornitori di Fondolavoro.
La richiesta d’iscrizione viene predisposta esclusivamente tramite funzione applicativa informatica disponibile nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo https://fondolavoro.it, che consente di generare il modulo di domanda in formato pdf, da sottoscrivere digitalmente a cura del rappresentante legale/titolare dell’operatore economico e inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata fondolavoro@legalmail.it, allegando i documenti specificamente richiesti, i quali comprendono:
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’operatore economico;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA dell’operatore economico;
- visura camerale aggiornata attestante l’eventuale iscrizione dell’operatore economico al registro delle imprese ovvero al repertorio delle informazioni economiche amministrative, fatta eccezione per le fattispecie in cui non ricorre l’obbligo dell’iscrizione;
- copia di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell’operatore economico;
- copia della tessera sanitaria con il codice fiscale del rappresentante legale/titolare dell’operatore economico;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal rappresentante legale/titolare dell’operatore economico, attestante l’iscrizione alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le regole tecniche di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), denominata “Acquistinretepa” (www.acquistinretepa.it), con evidenza delle proprie qualificazioni commerciali.
All’operatore economico sono richiesti i dati necessari per poter creare il proprio profilo (account) informatico.
Una volta effettuata la registrazione, l’operatore economico verrà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l’iscrizione, compilando tutti i campi obbligatori.
Gli operatori economici, che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo d’iscrizione, potranno procedere alla modifica della registrazione, autenticandosi con le proprie le credenziali di accesso al sistema informatico; nella fattispecie di modifiche sostanziali, saranno assoggettati a nuovo accreditamento e l’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro sarà temporaneamente sospesa.
Per ovviare all’eventuale smarrimento delle credenziali di accesso al sistema informatico, nella sezione del sito web di Fondolavoro dedicata all’autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico delle credenziali medesime.
Qualora, l’istruttoria dell’istanza d’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro evidenziasse carenze e/o difformità documentali, essa non potrà essere perfezionata, significando che all’operatore economico saranno segnalate, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le anomalie riscontrate.
In qualsiasi fase di immissione dei dati, lo stato di compilazione della domanda potrà comunque essere conservato per essere recuperato e completato a un successivo accesso.
Non sono prese in considerazione istanze d’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro presentate con modalità difformi da quelle prescritte dal presente regolamento.
Ogni domanda d’iscrizione inoltrata in altro modo verrà rigettata d’ufficio, senza darne comunicazione al soggetto richiedente.
Fondolavoro non assume alcuna responsabilità per il mancato invio di documenti ovvero per l’invio di documenti non conformi, in conseguenza di disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
È compito precipuo dell’operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni fornite dal sistema informatico durante la compilazione dell’istanza.
L’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro viene disposta, in assenza di elementi ostativi, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
L’iscrizione è formalmente notificata all’operatore economico, al proprio recapito di posta elettronica certificata, con evidenza della/e sezione/i di assegnazione, data e numero di accreditamento, significando che essa decorre e ha efficacia dalla data di tale comunicazione.
L’iscrizione viene contestualmente pubblicata nell’albo dei fornitori di Fondolavoro.
articolo 5 – modalità di aggiornamento dell’albo dei fornitori
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro, ciascun operatore economico è tenuto ad effettuare annualmente, entro trenta giorni di calendario antecedenti la scadenza, con comunicazione da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al recapito fondolavoro@legalmail.it, la conferma della sussistenza dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici che non provvedono alla conferma della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i termini temporali anzidetti, decadono automaticamente dall’albo dei fornitori di Fondolavoro e sono sospesi d’ufficio per un periodo di sessanta giorni di calendario successivi alla data di scadenza annuale.
Decorso inutilmente detto termine temporale, viene disposta la formale cancellazione con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, significando che, in tal caso, gli operatori economici, se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, possono proporre nuova istanza d’iscrizione.
Ciascun operatore economico iscritto all’albo dei fornitori di Fondolavoro è, inoltre, tenuto ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo (account) informatico, in conseguenza di variazioni medio tempore intervenute che comportino modifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione ovvero variazione delle sezioni di assegnazione dell’albo.
Ricorrendo tale fattispecie e in assenza di elementi ostativi che comportino la sospensione/cancellazione dell’operatore economico con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, viene disposto l’aggiornamento d’ufficio dell’albo dei fornitori.
All’operatore economico viene, quindi, formalmente notificato, a mezzo posta elettronica certificata, l’aggiornamento della/e sezione/i di assegnazione dell’albo dei fornitori ovvero la sospensione/cancellazione.
articolo 6 – verifiche
Fondolavoro si riserva di effettuare periodicamente, a proprio insindacabile giudizio, verifiche a campione sugli operatori economici accreditati all’albo dei fornitori, al fine di accertare la permanenza dei requisiti dichiarati.
L’operatore economico, nei cui confronti detta verifica dovesse restituire esito negativo, viene cancellato dall’albo dei fornitori di Fondolavoro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7 del presente regolamento, con le ulteriori conseguenze di legge, sotto il profilo civile e penale, derivanti dall’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci.
articolo 7 – durata dell’iscrizione e cancellazione dall’albo dei fornitori
Gli operatori economici, fermo restando quanto espressamente previsto dal precedente art. 5, rimangono iscritti all’albo dei fornitori di Fondolavoro sino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall’albo dei fornitori di Fondolavoro è disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in esito alle verifiche di cui al precedente art. 6, nei seguenti casi:
- carenza sopravvenuta dei requisiti soggettivi richiesti, di cui al precedente art. 3 ovvero falsa dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti medesimi;
- mancato aggiornamento del proprio profilo (account) informatico in conseguenza di variazioni medio tempore intervenute che comportino modifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione ovvero mancata conferma della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5;
- grave negligenza e/o malafede nei confronti di Fondolavoro, nell’esecuzione di eventuali contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture.
Fondolavoro comunica all’operatore economico, entro quindici giorni di calendario successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la cancellazione, a mezzo posta elettronica certificata, l’esito del procedimento con l’indicazione sintetica delle motivazioni.
Eventuali controdeduzioni dell’operatore economico devono inderogabilmente pervenire a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fondolavoro@legalmail.it, entro quindici giorni di calendario successivi alla data di notifica del provvedimento di cancellazione.
Fondolavoro, decorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni da parte dell’operatore economico, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione.
La cancellazione dall’albo dei fornitori di Fondolavoro può, altresì, essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di commissione di reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, anche in relazione a rapporti con soggetti terzi, accertati con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
In ogni caso, al momento dell’eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’operatore economico, per reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, deve esserne data tempestiva comunicazione a Fondolavoro, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fondolavoro@legalmail.it.
La cancellazione dall’albo dei fornitori di Fondolavoro può, infine, essere disposta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su espressa istanza dell’operatore economico iscritto.
articolo 8 – comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti all’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro, come anche le comunicazioni relative a eventuali affidamenti di lavori, servizi, forniture, sono recapitate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dall’operatore economico in sede d’iscrizione.
Il possesso e l’indicazione di un recapito di posta elettronica certificata sono, pertanto, obbligatori al fine di garantire il flusso delle comunicazioni con Fondolavoro.
Qualora l’operatore economico non disponesse di un indirizzo di posta elettronica certificata, non sarà possibile acquisire la richiesta di accreditamento all’albo dei fornitori di Fondolavoro, in quanto requisito essenziale non altrimenti derogabile.
articolo 9 – trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, si informa che il titolare del trattamento è Fondolavoro, con sede legale nel comune di Roma alla Via Angelo Bargoni n.78, indirizzo di posta elettronica ordinaria info@fondolavoro.it, indirizzo di posta elettronica certificata fondolavoro@legalmail.it, che ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati (RPD) contattabile al recapito di posta elettronica ordinaria rpd@fondolavoro.it.
Si ricorda che il trattamento dei dati e informazioni personali cosiddetti identificativi, che sono comunicati dall’operatore economico, è necessario per la corretta gestione dell’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro e per tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art 6. par. 1, lett. b), c), e) del Regolamento UE n. 2016/679 e, pertanto, non necessita di consenso.
I dati vengono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, essendo registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalla legge e in conformità con gli obblighi di conservazione dei documenti previsti dalla normativa vigente.
I dati non sono soggetti a diffusione, salvo la pubblicazione dei dati obbligatori per legge, da indicare nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web di Fondolavoro all’indirizzo https://fondolavoro.it.
L’operatore economico iscritto all’albo dei fornitori di Fondolavoro ha diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai propri dati, consultare o far rettificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni, opporsi al loro trattamento, chiederne la limitazione o cancellazione.
Ogni operatore economico accreditato all’albo dei fornitori di Fondolavoro, nella qualità di interessato, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, giuste disposizioni di cui all’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata.
articolo 10 – responsabilità amministrativa
Fondolavoro ha aderito alle prescrizioni imposte dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata, dotandosi di un proprio modello di organizzazione e gestione che comprende il codice etico.
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa, in sede penale, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel caso di commissione di talune tipologie di reati.
Fondolavoro intende fattivamente perseguire la rigorosa applicazione, da parte di tutti i soggetti interessati, dei principi espressi nel proprio codice etico, in quanto elemento essenziale per il corretto esercizio delle attività statutarie. Il codice etico si applica anche ai fornitori ed è disponibile, su supporto cartaceo, presso la sede legale di Fondolavoro ovvero, in formato digitale, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it.
Pertanto, ciascun operatore economico, con l’iscrizione all’albo dei fornitori di Fondolavoro, dichiara, con assunzione delle pertinenti responsabilità civili e penali:
- di essere a conoscenza del fatto che Fondolavoro ha predisposto e adottato un proprio codice etico;
- di aver preso visione del codice etico di Fondolavoro e avere consapevolezza delle linee di condotta con cui devono conformarsi tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano con Fondolavoro medesimo.
A tal fine, è stato istituito l’organismo di vigilanza preposto ad accertare il rispetto puntuale del codice etico nonché eventuali violazioni (reali o presunte) del modello di organizzazione/gestione nonché acquisire informazione e notizie attinenti all’attuazione del modello di organizzazione e gestione.
Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023 e normativa collegata, Fondolavoro ha provveduto a implementare un proprio servizio di segnalazione (whistleblowing) delle violazioni ovvero comportamenti, atti e omissioni lesivi dell’interesse pubblico/privato. Il servizio è gestito a mezzo funzione applicativa informatica disponibile nel sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it.
articolo 11 – tracciabilità dei flussi finanziari
Gli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori di Fondolavoro sono tenuti a rispettare quanto espressamente disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e normativa collegata, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli eventuali affidamenti di lavori, servizi, forniture.
articolo 12 – pubblicità
L’albo dei fornitori di Fondolavoro è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it.
articolo 13 – garanzie e manleva
Il rappresentante legale/titolare dell’operatore economico iscritto all’albo dei fornitori di Fondolavoro detiene la titolarità esclusiva del profilo informatico abilitato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it, le cui credenziali di accesso (username e password) sono strettamente riservate, essendone vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi.
Qualsiasi responsabilità derivante da uso improprio delle credenziali medesime rimane a totale carico del rappresentante legale/titolare dell’operatore economico.
Fondolavoro non è, in nessun caso, ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici accreditati all’albo dei fornitori o eventuali terzi, in conseguenza dell’accesso, utilizzo, funzionamento del profilo (account) informatico abilitato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it.
Gli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori s’impegnano a manlevare e tenere indenne Fondolavoro, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate a Fondolavoro stesso e/o a terzi, a causa di violazioni del presente regolamento e/o di uso corretto o improprio del profilo (account) informatico abilitato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it e/o di violazioni della normativa vigente.
Ricorrendo le fattispecie predette, Fondolavoro si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine eventualmente subiti.
articolo 14 – disposizioni finali e di coordinamento
Il presente regolamento entra in vigore in data 19/08/2024.
Gli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori di Fondolavoro alla data anzidetta sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, entro il 18/10/2024, a pena di cancellazione.
Non sono tenuti a iscriversi all’albo dei fornitori di Fondolavoro gli ispettori per le verifiche in itinere e i revisori per le verifiche ex post e la certificazione del rendiconto accreditati ai rispettivi albi istituiti da Fondolavoro.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
APPROVAZIONE: CdA del 25/02/2022
MODIFICA: CdA del 02/08/2024