È consentita la mobilità tra fondi ovvero la possibilità, per l’impresa, di trasferire a FONDOLAVORO il 70% del totale delle somme accantonate nel triennio precedente presso altro fondo interprofessionale, alle seguenti condizioni:

  • il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che si configurano come micro o piccole imprese, nel periodo preso a riferimento;
  • il trasferimento delle risorse non è ammesso, se gli importi da veicolare risultano inferiori a tremila euro.