Obbligo di certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per i lavoratori in formazione
Le attività formative finanziate da Fondolavoro, realizzate durante l’orario di lavoro, sono in tutto e per tutto equiparate ad attività lavorative e, pertanto, risultano totalmente assoggettate alle prescrizioni di cui all’art. 9-septies della Legge n. 87/2021 e normativa collegata.
Premesso ciò, come previsto al comma 4 del citato articolo 9-septies, l’onere di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) ricade contemporaneamente tanto sul “datore di lavoro del luogo” (ente attuatore), quanto sul “datore di lavoro (effettivo) del lavoratore”, entrambi tenuti all’accertamento.