Disciplina delle attività di formazione continua in presenza
Stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19, giuste disposizioni di cui al DPCM del 02/03/2021 e normativa collegata, si dispone il divieto delle attività di formazione continua in presenza, con le seguenti eccezioni, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” predisposto da INAIL, consultabile nella sezione normativa del sito web di Fondolavoro all’indirizzo https://fondolavoro.it/normativa:
- formazione somministrata in azienda, i cui destinatari sono i dipendenti dell’azienda medesima, compatibilmente con le misure di prevenzione e contrasto del contagio stabilite dalla Regione competente per territorio;
- formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- formazione individuale (one to one);
- formazione in cui è contemplata attività di laboratorio;
- formazione in tirocinio.
Le disposizioni di cui al presente comunicato si applicano a far data dal 06/03/2021.