COMUNICATO FONDOLAVORO – 12 GENNAIO 2021
Disciplina delle attività di formazione a distanza sincrona/asincrona
Attese le indicazioni di cui alla lettera circolare di ANPAL prot. 0000004 del 28 dicembre u.s., pubblicata nel sito web all’indirizzo https://fondolavoro.it/normativa/, recante disciplina delle attività di formazione a distanza, in modalità sincrona e asincrona, stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19, si dispone, in linea generale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, da parte di Fondolavoro, allo svolgimento delle attività formative medesime, l’acquisizione di informazioni dettagliate circa:
• gli elementi identificativi del piano formativo;
• le modalità in cui si realizzerà l’interazione a distanza;
• il calendario, con luoghi, date e orari di svolgimento dell’attività formativa e presenza di eventuali tutor multimediali;
• le piattaforme tecnologiche utilizzate (che devono essere validate/approvate da Fondolavoro);
• le modalità di valutazione dell’apprendimento, laddove previste;
• la documentazione delle attività realizzate, mediante tenuta di registri e/o resoconti automatici prodotti dai sistemi informativi utilizzati.
Per le edizioni non ancora avviate di piani formativi in essere alla data di pubblicazione del presente comunicato, si precisa che, se la piattaforma tecnologica non è stata esplicitata nel formulario approvato, dovrà essere rivolta espressa richiesta di validazione a Fondolavoro utilizzando apposito modulo di richiesta.
Nella fattispecie di attività formative a distanza espletate in modalità sincrona (con interazione contestuale docente/discente), Fondolavoro deve poter verificare che:
• la piattaforma tecnologica utilizzata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici resoconti;
• i corsi siano ispezionabili da remoto;
• venga tenuto il registro delle presenze on line, fermo restando che il registro d’aula su supporto cartaceo (cosiddetto registro d’aula in presenza) resta un adempimento obbligatorio.
in particolare, nella fattispecie di attività formative a distanza espletate in modalità sincrona, Fondolavoro deve ricevere dall’ente attuatore/beneficiario, prima dell’avvio dell’attività formativa, specifica comunicazione recante:
• la descrizione degli strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità a distanza, specificando, se del caso, i moduli/azioni che realizzano gli obiettivi di apprendimento del piano formativo;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, laddove previsto;
• l’indicazione della piattaforma utilizzata e del pertinente collegamento web nonché le credenziali per poter accedere da remoto all’aula virtuale, da parte del personale addetto alle verifiche;
• il calendario delle lezioni a distanza e i docenti impegnati.
La piattaforma tecnologica utilizzata deve garantire, quindi, oltre all’autenticazione e al tracciamento della presenza di docenti e discenti, anche la conseguente generazione di specifici resoconti (esportabili) con: il titolo dell’azione formativa con relativo codice identificativo, la data ed orario della sessione formativa, il nome e cognome del docente, il nome e cognome di ciascun discente, l’orario di accesso ed uscita dalla connessione alla sessione formativa. I dati contenuti nel report d’aula virtuale devono, peraltro, corrispondere alle informazioni inserite nel registro.
In sede di verifiche in itinere devono, quindi, essere fornite, oltre ai documenti caratteristici della visita ispettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
• denominazione della piattaforma tecnologica/sistema di collegamento a distanza;
• indirizzo web;
• credenziali di accesso per consentire di verificare la presenza del docente, dell’eventuale tutor, e dei discenti;
• riferimenti dell’assistenza tecnica a cui rivolgersi per la risoluzione di eventuali problematiche di accesso alla piattaforma tecnologica/sistema di collegamento a distanza.
Nella fattispecie di attività formative espletate in modalità asincrona (senza interazione contestuale docente/discente), Fondolavoro deve poter ricevere, da parte dell’ente attuatore/beneficiario, la garanzia del tracciamento dell’erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici resoconti con evidenza degli accessi da parte degli allievi. La piattaforma tecnologica utilizzata, inoltre, deve risultare idonea ad identificare in maniera univoca ciascun discente nonché ad erogare i corsi e consentire la tracciabilità degli accessi ai moduli/azioni finanziati ed al relativo materiale formativo, registrando la data ed ora di accesso e la permanenza in piattaforma per lo studio del materiale stesso.
I resoconti generati dalla piattaforma tecnologica utilizzata nel caso di formazione a distanza, tanto sincrona quanto asincrona, vanno conservati dall’ente attuatore/beneficiario per essere eventualmente esibiti su richiesta di Fondolavoro, anche in fase di rendicontazione del piano formativo.