Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del contagio da Coronavirus
Considerate le implicazioni derivanti allo svolgimento delle attività formative dall’epidemia di polmonite da Coronavirus; attese, altresì, le prescrizioni restrittive per la prevenzione e contrasto del contagio, di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020 e provvedimenti collegati; vista, infine, la lettera di ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro del 10 marzo 2020 in materia di ammissibilità delle attività formative espletate in modalità digitale/virtuale (consultabile nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo https://fondolavoro.it), si dispone, fermo restando quanto stabilito con comunicati di Fondolavoro del 11 e 17 marzo 2020:
a) la modifica delle procedure per l’esecuzione delle verifiche ispettive in itinere, nella fattispecie di attività formative realizzate in modalità telematica sincrona ad accesso remoto (videoconferenza), come in appresso specificato:
- accedere al sistema telematico di videoconferenza, nelle date ed orari indicati nel calendario delle lezioni comunicato a Fondolavoro;
- riportare, nel campo “annotazioni” del “verbale di verifica ispettiva in itinere”, la didascalia “sessione formativa realizzata in modalità telematica sincrona ad accesso remoto”;
- rilevare il collegamento, in accesso remoto, di docente, codocente, tutor, discenti e uditori (se presenti);
- acquisire, da sistema informatico “SOFIA – Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato”, il registro delle presenze compilato in ogni sua parte e sottoscritto da docente, codocente e tutor, unitamente a tutti i documenti utili a comprovare l’avvenuta connessione in modalità digitale/virtuale dei discenti e uditori (se presenti) di ciascuna sessione formativa;
- acquisire, su sistema informatico “SOFIA – Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato”, scansione chiara e leggibile del “verbale di verifica ispettiva in itinere” debitamente sottoscritto dall’ispettore incaricato, allegando il proprio documento di riconoscimento;
b) la conferma delle procedure vigenti per l’esecuzione delle verifiche ispettive ex post, nella fattispecie di attività formative realizzate in modalità telematica sincrona ad accesso remoto (videoconferenza), tenuto conto della facoltà di prorogare opportunamente i termini temporali per l’espletamento delle verifiche medesime e la certificazione del rendiconto.