Con nota del 29 aprile 2016, pubblicata in bollettino n. 15 del 9 Maggio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM ha ribadito che i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, pur essendo organismi associativi di diritto privato, devono considerarsi, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici, organismi di diritto pubblico. Questo comporta che ogni rapporto negoziale con soggetti terzi deve essere disciplinato da un contratto scritto di diritto pubblico, stipulato dopo una procedura selettiva ad evidenza pubblica in conformità con la normativa Ue e nazionale in materia di appalti pubblici. I Fondi devono provvedere a predeterminare e rendere pubblici tutti i presupposti richiesti per ottenere l’approvazione dei piani formativi, le modalità e le tempistiche entro cui i fondi si impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni richieste le modalità con cui deve essere rendicontata l’esecuzione dei piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti. Inoltre, l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza dei Fondi ricorre anche nei casi di erogazione di sovvenzioni , contributi e altri vantaggi economici (come si evince dall’art.12 della L. n.241/1990 e dall’art.118, comma 2, della L. n.388/2000). Alla luce di ciò i Fondi dovranno apportare delle modifiche ai propri manuali di gestione, chiarendo che eventuali modifiche ai criteri e presupposti per l’autorizzazione dei piani formativi varranno solo per i nuovi piani formativi. I Fondi, inoltre, dovranno informare, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, le aziende iscritte dell’entità e della natura di tutti i costi e oneri. AGCM ha evidenziato, da ultimo, la sussistenza di criticità in merito alla mobilità tra fondi e, in particolare, il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente per dare esecuzione alla richiesta di portabilità inoltrata dall’Azienda aderente. Infine viene proposta una riflessione sul divieto alla portabilità imposto dalla legislazione alle micro e piccole imprese, che porta ad escludere una considerevole platea di aziende dall’esercizio del diritto alla mobilità tra fondi. Il parere si conclude con l’invito all’INPS e al Ministero del Lavoro di vigilare sulla gestione dei fondi, anche fornendo indicazioni interpretative-applicative.