Con Circolare n. 10/2016 del 18 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni specifiche circa l’acquisizione di beni e servizi e la concessione di contributi per il finanziamento di attività formative da parte dei fondi interprofessionali. Il Ministero, in particolare, ha precisato che, nella fattispecie di acquisizione di beni e servizi, qualificandosi i fondi come committenti che gestiscono risorse pubbliche, si applicano, senza eccezione alcuna, le procedure del codice dei contratti pubblici, assoggettati, in quanto tali, alla vigilanza di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Relativamente alla concessione di contributi per il finanziamento di attività formative, non sussistendo la controprestazione consistente in un obbligo di dare/fare/non fare, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive bensì trattandosi di una semplice elargizione di denaro da destinare ad un progetto meritevole di attenzione sociale, viene meno il vincolo giuridico di applicare la disciplina contemplata dal codice dei contratti pubblici. Per maggiori approfondimenti, la Circolare ministeriale può essere consultata nella sezione documenti e normativa del sito web di Fondolavoro.